Il 23 ottobre il Senato ha approvato con emendamenti il disegno di legge presentato il 15 marzo 2013 su iniziativa dei senatori Zeller, Berger e Fravezzi.
La manifestazione del 12 ottobre, organizzata da Zagrebeslky, Rodotà e Landini in primis e altri esponenti della società civile italiana, ha esercitato il diritto e il dovere di proteggere la Costituzione dall' iter di riforma costituzionale che è stato approntato in deroga alle prescrizioni dell' articolo 138.
Il "comitato dei saggi" prima e la "convenzione degli esperti" dopo hanno preannunciato l' avvento della bicamerale, la cui istituzione è formalizzata nel disegno di legge approvato dal Senato in seconda deliberazione. Per soli 4 voti il Senato ha ottenuto la maggioranza relativa di 2/3 decretando l' esclusione del referendum confermativo, in base all' articolo 138.
L' iter è stato questo dall' inizio della XVII legislatura:
1) Prima deliberazione del Senato 11 luglio 2013
2) Prima deliberazione della Camera con emendamenti 10 settembre 2013
3) Seconda deliberazione del Senato con emendamenti 23 ottobre 2013
4) Prossima deliberazione della Camera
Si ricorda che l' esame e la presentazione degli emendamenti si svolgono col sussidio delle commissioni parlamentari, le quali controllano i testi con gli emendamenti acclusi e redigono i disegni di legge.
ISTITUZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI ED ELETTORALI, DEROGA ARTICOLO 138
Il Comitato sarà
composto da 20 senatori e 20 deputati,
nominati dai presidenti delle Camere di comune accordo con i membri delle
Commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali (Camera e Senato). Anche i
gruppi parlamentari delle due camere hanno la facoltà di intervenire nella
nomina dei membri del Comitato, inserendo i rispettivi membri in base a:
1.
consistenza numerica dei gruppi
2.
intesa tra i capigruppo
3.
numero dei voti nelle liste e nelle
coalizioni di liste
In linea di massima deve esserci almeno un rappresentante per ogni gruppo. Anche le minoranze linguistiche hanno diritto ad
essere rappresentate, pertanto nel disegno di legge è prescritta la presenza di
un rispettivo delegato all' interno del Comitato.
La presidenza del
Comitato è composta dai 2 presidenti
che presiedono le Commissioni per gli Affari Costituzionali di Camera e Senato
e nomina 2 relatori, 1 senatore e 1
deputato. L' Ufficio di Presidenza del
Comitato consta di 2 presidenti, 2
vicepresidenti, 1 senatore e 1 deputato eletti con voto segreto, dei segretari e dei rappresentanti dei gruppi
parlamentari (i capigruppo).
FUNZIONI DEL COMITATO
Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione
costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della seconda
parte della Costituzione. Esamina i progetti di legge costituzionale che sono
stati presentati a decorrere dall' inizio dell' attuale legislatura XVII, i
quali sono assegnati al Comitato stesso dai presidenti della Camera e del
Senato, responsabili anche di consegnare i progetti di legge in materia
elettorale.
Il Comitato segue la procedura di sede referente che prevede
la discussione complessiva e articolo per articolo dei progetti di legge
costituzionale, seguita dalla votazione e dalla presentazione conclusiva alle
camere dei progetti votati e accompagnati dalle relazioni delle Commissioni.
Il Comitato può
1.
adottare ulteriori provvedimenti per il proprio
funzionamento (a maggioranza assoluta)
2.
presentare relazioni di minoranza
3.
consegnare ai presidenti delle Camere i testi
dei progetti di legge per il successivo
esame
4.
essere integrato dagli emendamenti dei
Presidenti delle Camere, dei senatori, dei deputati e del Governo su ciascuno dei
testi adottati
5.
coinvolgere le Regioni per garantire una
maggiore partecipazione
non può
1.
sospendere l' attività legislativa
ESAME
DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALI NELLE ASSEMBLEE DI SENATO E CAMERA
·
Il Comitato è rappresentato all' esame
assembleare da un sottocomitato composto da Presidenti, relatori, senatori e
deputati
·
Le votazioni avvengono a scrutinio palese
·
Fino a 5 giorni prima dell' esame dell'
assemblea i membri della stessa possono presentare gli emendamenti respinti dal
Comitato in sede referente
·
Il Comitato e il Governo possono presentare
emendamenti e subemendamenti fino a 72 ore prima dell' esame assembleare
·
Almeno 20 deputati o 10 senatori possono
proporre emendamenti fino a 24 ore prima della prima seduta
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
·
La conclusione dei lavori è prevista entro 18
mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
·
Il Comitato deve presentare entro 6 mesi ai
presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale corredati di
relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza
·
Ciascun progetto di legge deve essere omogeneo e
autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista
sistematico
·
In 6 mesi ripartiti i 3 mesi per Camera e Senato
le assemblee parlamentari devono concludere l' esame dei progetti di legge
costituzionali
·
i progetti di legge sono adottati da Camera e Senato
con 2 successive deliberazioni distanti l' una dall' altra non meno di 45
giorni e sono approvati nella seconda votazione a maggioranza assoluta
REFERENDUM
La legge o le leggi costituzionali sono sottoposte a
referendum confermativo solo se entro 3 mesi dalla loro pubblicazione ne
facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera o 500'000 elettori o 5 Consigli
regionali, anche se nella seconda votazione tali leggi costituzionali sono
state convalidate a maggioranza di 2/3 dei componenti delle rispettive Camere.
Il Comitato decade con la pubblicazione della legge o delle
leggi costituzionali.
DiSEGNO DI LEGGE
ARTICOLO 138
Su iniziativa dei sentori Zeller, Berger e Fravezzi è stato
depositato un disegno di legge di modifica dell' articolo 138 (15 marzo 2013).
(da notare che propone di modificare la "regola delle regole", l' articolo 138, un pugno di senatori fra cui figurano alcuni in una situazione palese di violazione dell' articolo 122 che impone il divieto di ricoprire doppi incarichi)
Articolo 138 attuale:
Propongono di
sostituire, nel primo comma, "a maggioranza di 2/3" alla locuzione
"a maggioranza assoluta".
Prevedono di sostituire, nel secondo comma, "1/3 dei
membri di una Camera o 1'000'000 di elettori" alla locuzione "1/5 dei
membri di una Camera o 500'000 elettori". In breve, renderebbero più arduo
raccogliere le firme o i consensi per la richiesta di referendum confermativo
popolare.
Il terzo comma risulterebbe abrogato per implicita
conseguenza del primo suddetto.
Ugo Giarratano
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