domenica 9 giugno 2013

IL GOVERNO PD - PDL E LO SPUTO IN FACCIA ALLA COSTITUZIONE

 
L'ITER COSTITUZIONALE
(per apprendere schematicamente l'iter legislativo clicca qui http://tiananmen84.blogspot.it/2013/03/sezione-istituzionale-come-funziona-la.html

Si sente spesso dire in TV che il cosiddetto governo delle larghe intese starebbe approntando un iter parlamentare per sottoporre la nostra Costituzione a revisione.
Ma in cosa consiste veramente questo iter ?
Nella sezione "documentazione e ricerche" della Camera dei Deputati, è illustrato tutto il percorso storico che negli anni passati (dagli anni '70) si è contraddistinto per gli innumerevoli tentativi di cambiare la costituzione.
Il tema delle riforme istituzionali, oggi oggetto di accesi dibattiti, sin dagli anni '70 è stato affrontato mediante l'istituzione di vari organi intra-parlamentari, la cui funzione era di proporre delle riforme costituzionali. Per questa ragione furono impiegate 3 tipologie di assemblee, alcune create ad hoc, come i comitati di studio e le commissioni bicamerali e altre, come le commissioni permanenti, già esistenti e previste dalla costituzione, che agivano entro i limiti che questa prescriveva (art.138).
Il dossier della Camera specifica che non fu mai perseguita la strada di una nuova Assemblea Costituente, ma semplicemente si tentò di proporre delle riforme per articolo o per titolo, sottoponendole al vaglio del Parlamento, nonché del referendum confermativo. Importante sottolineare che nella maggior parte dei casi i tentativi di riforma fallirono per fattori contingenti di instabilità politica, vanificando l'intero procedimento riformativo.
I primi 2 comitati di studio furono istituiti nel 1982 dal Parlamento e al loro interno inclusero componenti di estrazione parlamentare, mentre gli altri 2 del 1994 erano di istituzione governativa e di composizione extra-parlamentare, dunque la loro funzione era "esplorativa", per quanto riguarda la Costituzione, e "propositiva", al fine di promuovere un dibattito politico in Parlamento su problematiche da loro sollevate.
L'articolo 138 della costituzione prescrive una forma chiara e molto più rapida per poter discutere eventuali emendamenti alla costituzione, eppure viene raggirato:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."


Quest'anno il presidente della Repubblica, discostandosi dai casi suddetti (comitati di studio dell' '82 e del '94), ha nominato il 30 marzo un gruppo di lavoro sulla falsariga di quelli precedenti, composto dai cosiddetti "saggi", e con l'incarico di elaborare una relazione concernente le possibili riforme istituzionali. Quest'organo si differenzia dagli altri principalmente perché è di nomina presidenziale e di composizione mista (quindi non soltanto parlamentare) e soprattutto perché, rispetto ai comitati di studio precedenti, ha impiegato un esiguo periodo di tempo per delineare le riforme da discutere (appena 13 giorni). Napolitano ha così accolto le istanze dei partiti, quali PDL principalmente e PD, che mirano ad un radicale cambiamento della costituzione, come hanno tentato già nel 2006 con il referendum costituzionale confermativo in cui ha vinto il "no" alla riforma.
Le commissioni bicamerali sono la seconda tappa dell'iter istituzionale e in passato le più importanti furono la commissione Bozzi, la commissione De Mita-Iotti e la commissione D'Alema.
La Bicamerale che si vuole istituire oggi (composta da 20 senatori e 20 deputati) dovrebbe analizzare la relazione dei "saggi" ed è chiamata convenzione, inoltre sta per essere legalizzata in seguito a 2 mozioni di contenuto identico presentate dai capigruppo alla Camera Speranza, Brunetta, Dellai e Pisicchio e del Senato Zanda, Schifani, Susta, Ferrara, Zeller, Finocchiaro, Bruno, Martini ed Esposito. Tuttavia, come hanno messo in evidenza costituzionalisti e giuristi del rango di Zagrebelsky e Rodotà, è un espediente che mira ad esautorare il Parlamento del suo ruolo istituzionale e democratico, in quanto organo eletto dal popolo e unico possibile fautore di un qualsivoglia mutamento della costituzione. Infatti la convenzione prevista assumerebbe i connotati di una Commissione Redigente mista, come è esplicitamente sottolineato nella relazione dei saggi (riserva di Onida al riguardo), la quale concentrerebbe su di sé prerogative tese ad eludere il Parlamento (vedi punto 2, paragrafo "riforme dei regolamenti parlamentari" per capire cos'è una Commissione redigente mista).
Perché la convenzione è così contestata da Zagrebelsky e Rodotà ? La risposta è semplice: le 2 mozioni suddette incaricano il governo di esimersi dalla norma prescritta dall' articolo 138 che prevede il naturale percorso di revisione costituzionale ideato dai padri costituenti, inoltre la presenza all'interno della convenzione di personalità estranee all'elezione popolare pregiudica l'imparzialità delle decisioni che possono essere prese.
Dal momento che la convenzione è mista, ovvero composta sia da parlamentari che da "esperti esterni"di dubbia provenienza e di discutibile imparzialità, sorge spontanea la domanda: è ragionevole affidare la nostra costituzione, oltre che a personalità esterne, a parlamentari che sono inquisiti dalla magistratura o che sono in possesso di titoli di studio di basso livello ? ( III media o Liceo) <--- clicca qui 
La terza tappa dell'iter è l'esame della camera che ha il compito di legittimare la convenzione tramite una legge costituzionale e di "esaminare" le sue proposte. A tal proposito è di fondamentale rilevanza sottolineare che la camera non può discutere le proposte con emendamenti, bensì deve semplicemente limitarsi a votare con un "si" o un "no" la loro approvazione, senza poter inferire modifiche (in ossequio all'iter legislativo con Commissione redigente mista).
L'ultima tappa è il referendum confermativo che sottopone all'esame dei cittadini le riforme costituzionali, in questo caso il governo ha manifestato la volontà di effettuare il referendum anche se il Parlamento dovesse raggiungere la maggioranza qualificata (2/3 dei parlamentari) nelle votazioni e quindi, secondo l'articolo 138, potesse avvalersi della facoltà di non richiedere il parere cittadino.
Le tematiche di rilievo esposte nel dossier della camera, presentate dal Ministro per le Riforme Costituzionali (Quagliariello, PDL, presente anche nel gruppo dei saggi) vertono sul cambiamento della forma di Stato e di Governo, sul superamento del bicameralismo paritario, sulla riduzione del numero dei parlamentari e sulla riforma del sistema elettorale.

LA RELAZIONE DEI SAGGI
Il rapporto dei saggi è suddiviso in 6 capitoli :
  1. Diritti dei cittadini e partecipazione democratica
  2. Del metodo per le riforme costituzionali
  3. Parlamento e Governo
  4. Rapporto Stato-Regioni
  5. Amministrazione della giustizia
  6. Regole per l'attività politica e per il suo finanziamento
Le riforme che sono consigliate alla bicamerale-convenzione sono le seguenti :
 
RIFORME COSTITUZIONALI
  1. Referendum confermativo per tutte le leggi di revisione costituzionale, indipendentemente dal quorum.
  2. Aumento del numero delle firme e riduzione del quorum per il referendum abrogativo.
  3. Aumento del numero delle firme per le iniziative popolari (da sottoporre a specifico obbligo di deliberazione delle camere)
  4. Commissione redigente (guarda punto 2 del paragrafo riforme dei regolamenti parlamentari) per la riforma di alcuni aspetti della seconda parte della costituzione (Parte II (Ordinamento della Repubblica): i titoli sottoposti a revisione sono il I (il Parlamento), il II (il Presidente della Repubblica), il III (il Governo), il V (le Regioni, le Provincie, i Comuni)). Riguardo alla Commissione redigente, è degna di nota la riserva di Valerio Onida, riportata qui di seguito come risulta nella relazione dei "saggi", in totale dissenso verso una Commissione di tal genere: "Dissente dalla proposta di istituire una Commissione redigente mista, costituita su base proporzionale da parlamentari e non parlamentari, per le revisioni costituzionali che seguirebbero un procedimento speciale in deroga all'articolo 138 Cost. A suo giudizio, si rischierebbe così di innescare un processo "costituente" suscettibile di travolgere l'insieme della Costituzione che è bensì opportuno modificare in punti specifici, attraverso il procedimento di cui all'articolo 138, ma mantenendo fermi i suoi principi, la sua stabilità e il suo impianto complessivo; e si rischierebbe di favorire progetti di revisione "totale" da votare in "blocco". Si dovrebbero invece approvare con il procedimento di cui all'articolo 138 distinte leggi costituzionali per ognuno degli argomenti affrontati, in modo da consentire che su ciascuna di esse si esprimano prima le Camere e poi gli elettori con il referendum. Una modifica all'articolo 138 - ma a regime, non come deroga una tantum - sarebbe, a suo giudizio, opportuna per stabilire che le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate sempre a maggioranza di 2/3 nella seconda deliberazione delle Camere e che possa in ogni caso chiedersi il referendum confermativo."    
  5. Riforma dell'articolo 66 (Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.) Si consiglia vivamente di visitare questo sito http://www.brocardi.it/costituzione/sezione-i/art66.html  per comprendere a pieno il significato e la fondamentale importanza di questo articolo. Nel rapporto viene suggerita l'istituzione di un giudice indipendente e imparziale.
  6. Trasformazione del Senato in Camera delle Regioni. Voto di fiducia solo alla camera. Poteri del Presidente del Consiglio (il gruppo di lavoro ha convenuto a maggioranza che è preferibile una forma di Governo parlamentare che eviti le possibili derive personalistiche del semipresidenzialismo, inoltre, alla luce di questa scelta maggioritaria, si è deliberato che il rapporto Parlamento - Governo, nella fattispecie, deve assumere la seguente forma al fine di una più efficace razionalizzazione: "il Presidente del Consiglio, dopo le elezioni deve ottenere la fiducia dalla sola Camera dei Deputati, sul presupposto del superamento del bicameralismo paritario; il giuramento e il successivo insediamento avvengono dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera; al Presidente del Consiglio spetta il potere di proporre al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministriil Presidente del Consiglio può essere sfiduciato solo con l'approvazione a maggioranza assoluta, da parte della Camera, di una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio; il Presidente del Consiglio in carica è titolare del potere di chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei Deputati, ma solo se non è già stata presentata una mozione di sfiducia costruttiva"). Procedimento legislativo.
  7. Riduzione del numero dei parlamentari (è prevista la diminuzione dei deputati da 630 a 480 e dei senatori da 315 a 120)
  8. Revisione dell'articolo 117 della Costituzione. Clicca qui sotto.(http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html)
  9. Ricorso individuale per violazione dei diritti individuali (qualora dovessero avvenire delle violazioni dei diritti fondamentali, è permesso all'individuo offeso di presentarsi alla Corte Costituzionale singolarmente. Si aggiunge anche che è necessario legalizzare il divieto di tortura)
  10. Istituzione di una Corte disciplinare unica per le magistrature ordinaria, amministrativa e contabile.
RIFORME DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI
  1. Procedura di votazione dei provvedimenti governativi d'urgenza a data fissa.
  2. Sede redigente.
    (La commissione parlamentare può operare in:

    SEDE REFERENTE: le commissioni seguono il "procedimento legislativo ordinario" che è sempre obbligatorio per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. La Commissione discute sul testo nel suo complesso e articolo per articolo, alla discussione segue un voto sul progetto di legge, infine la Commissione presenta il testo del progetto di legge e le proprie relazioni alla Camera.

    SEDE LEGISLATIVA: la Commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. E' sempre ammessa, durante i lavori della Commissione, la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge
    SEDE REDIGENTE: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la Commissione ha gli stessi compiti di quando operava in sede referente, ma la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge ha carattere di definitività e il testo che viene presentato alla camera sarà votato nel suo complesso, ovvero senza votazione articolo per articolo o emendamenti.
     

     
  3. Divieto dei maxi emendamenti (emendamento a un testo di legge presentato in Parlamento, comprensivo di numerosi e vari punti)
  4. Omogeneità di disegni di legge, articoli ed emendamenti.
  5. Deliberazione delle proposte di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli regionali entro tre mesi dal deposito.
  6. Diritti dei gruppi di opposizione.
  7. Comitato della legislazione presso il Senato.
  8. Pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari.
  9. Ampliamento dei soggetti audibili nelle commissioni ed intervento sulla procedura del parere sulle nomine del Governo.
  10. Requisiti per costituire i gruppi parlamentari.
  11. Interrogazioni a risposta scritta.
  12. Dematerializzazione degli atti parlamentari.
  13. Adeguamento alla riforma dell'articolo 81 sul pareggio in bilancio (clicca qui --> http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo1.html)
  14. Istituzione presso la Camera e il Senato della Giunta per la Deontologia Parlamentare (è una giunta, mutuata dai modelli americano e inglese, che deve essere composta da 4 persone che in passato hanno rivestito ruoli importanti nell'ambito parlamentare, inoltre ha la funzione di constatare se sussiste un conflitto di interessi fra i parlamentari e le loro professioni).
RIFORME PER LEGGE ORDINARIA
  1. Dibattito pubblico sui grandi interventi strutturali.
  2. Statuto dei partiti politici (deve adempiere alle seguenti norme: deve prevedere organi direttivi elettivi; procedure deliberative che implichino un'interazione fra iscritti e dirigenti nella formazione di indirizzi politici; organi di garanzia di giustizia interni; l'istituzione all'anagrafe degli iscritti e le condizioni per l'accesso che dovrebbe essere garantito a tutti gli iscritti; l'equilibrio di genere negli organi collegiali e nella formazione delle candidature; le garanzie per le minoranze; le procedure per modificare lo statuto, il nome e il simbolo del partito).
  3. Riforma del sistema di finanziamento pubblico e privato dei partiti politici.
  4. Legge elettorale.
  5. Federalismo fiscale.
  6. Misure per rendere più tempestiva ed efficace la giustizia penale.
  7. Misure per rendere più tempestiva ed efficace la giustizia civile.
  8. Misure per il contenimento del sovraffollamento carcerario.
  9. Previsione dei reati di tortura e di trattamento inumano e degradante.
  10. Limiti alla candidabilità dei magistrati.
  11. Provvista degli uffici del Consiglio Superiore della Magistratura.
  12. Regole deontologiche per i magistrati (Riserva di Gaetano Quagliariello (PDL), Ministro delle Riforme Costituzionali: "Riserva di Gaetano Quagliariello. Ritiene che la responsabilità dei magistrati debba essere non solo disciplinare ma anche di natura civile. E’ perfettamente consapevole della peculiarità e della delicatezza della funzione giudiziaria, delle quali è necessario tener conto. Ma se da un lato tale peculiarità comporta che alla magistratura sia assicurata l’indipendenza e che sulle materie relative all’ordinamento giudiziario si legiferi con attenzione ed equilibrio, dall’altro l’attribuzione di poteri e prerogative che incidono sulla vita dei cittadini fino al punto di poterli privare della libertà impone che vi sia una corrispondenza tra livello di autonomia e livello di responsabilità. Considera necessaria una normativa sulla responsabilità civile dei magistrati che sia conforme al dettato costituzionale e che, in presenza di atti compiuti con dolo o colpa grave in violazione di diritti, rimuova una situazione di eterogeneità che appare come un incomprensibile privilegio rispetto alla disciplina che riguarda altre figure professionali il cui operato incide su beni primari per le persone.")
  13. Ridimensionamento del numero dei magistrati fuori ruolo.
  14. Conflitto di interessi.
  15. Istituzione dell'albo dei portatori di interessi.
  16. Ipotesi di riduzione del numero di commissioni (da 14 a 9 oppure da 14 a 10)
NUMERO ATTUALE DELLE COMMISSIONI



Ugo Giarratano


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