lunedì 28 ottobre 2013

L' ARTICOLO 138 E LO SNODO DELLA DEMOCRAZIA

disegno di legge integrale, 4 pagine
Il 23 ottobre il Senato ha approvato con emendamenti il disegno di legge presentato il 15 marzo 2013 su iniziativa dei senatori Zeller, Berger e Fravezzi.
La manifestazione del 12 ottobre, organizzata da Zagrebeslky, Rodotà e Landini in primis e altri esponenti della società civile italiana, ha esercitato il diritto e il dovere di proteggere la Costituzione dall' iter di riforma costituzionale che è stato approntato in deroga alle prescrizioni dell' articolo 138.
Il "comitato dei saggi" prima e la "convenzione degli esperti" dopo hanno preannunciato l' avvento della bicamerale, la cui istituzione è formalizzata nel disegno di legge approvato dal Senato in seconda deliberazione. Per soli 4 voti il Senato ha ottenuto la maggioranza relativa di 2/3 decretando l' esclusione del referendum confermativo, in base all' articolo 138.

In sintesi, quest' iter macchinoso di esame del progetto di legge costituzionale ha il fine di giungere ad una deroga dell' articolo 138, cosicché si possa innestare un procedimento di revisione costituzionale parallelo a quello previsto dalla Costituzione.

L' iter è stato questo dall' inizio della XVII legislatura:

1) Prima deliberazione del Senato 11 luglio 2013
2) Prima deliberazione della Camera con emendamenti 10 settembre 2013
3) Seconda deliberazione del Senato con emendamenti 23 ottobre 2013
4) Prossima deliberazione della Camera

Si ricorda che l' esame e la presentazione degli emendamenti si svolgono col sussidio delle commissioni parlamentari, le quali controllano i testi con gli emendamenti acclusi e redigono i disegni di legge.

ISTITUZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI ED ELETTORALI, DEROGA ARTICOLO 138
 
Il Comitato sarà composto da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai presidenti delle Camere di comune accordo con i membri delle Commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali (Camera e Senato). Anche i gruppi parlamentari delle due camere hanno la facoltà di intervenire nella nomina dei membri del Comitato, inserendo i rispettivi membri in base a:
1.       consistenza numerica dei gruppi
2.       intesa tra i capigruppo
3.       numero dei voti nelle liste e nelle coalizioni  di liste
In linea di massima deve esserci almeno un rappresentante per ogni gruppo. Anche le minoranze linguistiche hanno diritto ad essere rappresentate, pertanto nel disegno di legge è prescritta la presenza di un rispettivo delegato all' interno del Comitato.
La presidenza del Comitato è composta dai 2 presidenti che presiedono le Commissioni per gli Affari Costituzionali di Camera e Senato e nomina 2 relatori, 1 senatore e 1 deputato. L' Ufficio di Presidenza del Comitato consta di 2 presidenti, 2 vicepresidenti, 1 senatore e 1 deputato eletti con voto segreto, dei segretari e dei rappresentanti dei gruppi parlamentari (i capigruppo).

FUNZIONI DEL COMITATO
Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della seconda parte della Costituzione. Esamina i progetti di legge costituzionale che sono stati presentati a decorrere dall' inizio dell' attuale legislatura XVII, i quali sono assegnati al Comitato stesso dai presidenti della Camera e del Senato, responsabili anche di consegnare i progetti di legge in materia elettorale.
Il Comitato segue la procedura di sede referente che prevede la discussione complessiva e articolo per articolo dei progetti di legge costituzionale, seguita dalla votazione e dalla presentazione conclusiva alle camere dei progetti votati e accompagnati dalle relazioni delle Commissioni.
Il Comitato può
1.       adottare ulteriori provvedimenti per il proprio funzionamento (a maggioranza assoluta)
2.       presentare relazioni di minoranza
3.       consegnare ai presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge  per il successivo esame
4.       essere integrato dagli emendamenti dei Presidenti delle Camere, dei senatori, dei deputati e del Governo su ciascuno dei testi adottati
5.       coinvolgere le Regioni per garantire una maggiore partecipazione
non può
1.       sospendere l' attività legislativa
ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALI NELLE ASSEMBLEE DI SENATO E CAMERA
·         Il Comitato è rappresentato all' esame assembleare da un sottocomitato composto da Presidenti, relatori, senatori e deputati
·         Le votazioni avvengono a scrutinio palese
·         Fino a 5 giorni prima dell' esame dell' assemblea i membri della stessa possono presentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente
·         Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti e subemendamenti fino a 72 ore prima dell' esame assembleare
·         Almeno 20 deputati o 10 senatori possono proporre emendamenti fino a 24 ore prima della prima seduta
 
silvio
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
 
·         La conclusione dei lavori è prevista entro 18 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
·         Il Comitato deve presentare entro 6 mesi ai presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza
·         Ciascun progetto di legge deve essere omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico
·         In 6 mesi ripartiti i 3 mesi per Camera e Senato le assemblee parlamentari devono concludere l' esame dei progetti di legge costituzionali
·         i progetti di legge sono adottati da Camera e Senato con 2 successive deliberazioni distanti l' una dall' altra non meno di 45 giorni e sono approvati nella seconda votazione a maggioranza assoluta
 
REFERENDUM
La legge o le leggi costituzionali sono sottoposte a referendum confermativo solo se entro 3 mesi dalla loro pubblicazione ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera o 500'000 elettori o 5 Consigli regionali, anche se nella seconda votazione tali leggi costituzionali sono state convalidate a maggioranza di 2/3 dei componenti delle rispettive Camere.
 
Il Comitato decade con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali.
 
DiSEGNO DI LEGGE ARTICOLO 138
Su iniziativa dei sentori Zeller, Berger e Fravezzi è stato depositato un disegno di legge di modifica dell' articolo 138 (15 marzo 2013).
(da notare che propone di modificare la "regola delle regole", l' articolo 138, un pugno di senatori fra cui figurano alcuni in una situazione palese di violazione dell' articolo 122 che impone il divieto di ricoprire doppi incarichi)
Articolo 138 attuale:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
 Propongono di sostituire, nel primo comma, "a maggioranza di 2/3" alla locuzione "a maggioranza assoluta".
Prevedono di sostituire, nel secondo comma, "1/3 dei membri di una Camera o 1'000'000 di elettori" alla locuzione "1/5 dei membri di una Camera o 500'000 elettori". In breve, renderebbero più arduo raccogliere le firme o i consensi per la richiesta di referendum confermativo popolare.
Il terzo comma risulterebbe abrogato per implicita conseguenza del primo suddetto.


                                                                                                                             Ugo Giarratano

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